domenica 30 ottobre 2011

DICHIARAZIONI UNIVERSALI DEI DIRITTI DELL'INFANZIA, DELLE DONNE E DELL'UMANITA' TUTTA!


Carta dei diritti dell'infanzia


 
La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza è stata approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre del 1989. L’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione il 27 Maggio 1991 attraverso l’approvazione della Legge n.176. E’ importante che tutti i genitori e gli adulti responsabili conoscano in dettaglio questo documento al fine di essere, ognuno nel proprio ambiente e attraverso le proprie opportunità, difensori consapevoli e convinti dei diritti di ogni bambino che nasce. Questo documento vede nei bambini e negli adolescenti non solo degli oggetti di tutela, ma soprattutto dei soggetti di diritto, proponendo una nuova consapevolezza sul valore che l’infanzia rappresenta per l’intero pianeta.

"Un bambino prima di essere bambino è un essere umano. Ogni bambino è figlio di chi lo ama. In lui è riposta la cura del nostro futuro."


·         Bambino o bambina è ogni essere umano fino a 18 anni.

·         Gli Stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati, ricchi e poveri, maschi e femmine, di diverse razze, di religione diversa, ecc.

·         Tutti coloro che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie per il suo benessere.

·         Ogni Stato deve attuare questa convenzione con il massimo impegno per mezzo di leggi, finanziamenti e altri interventi. In caso di necessità gli Stati più poveri dovranno essere aiutati da quelli più ricchi.

·         Gli Stati devono rispettare chi si occupa del bambino.

·         Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere.

·         Quando nasce un bambino ha diritto ad avere un nome, ed essere registrato ed avere l’affetto dei genitori.

·         Il bambino ha diritto al proprio nome, alla propria nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la sua famiglia.

·         Il bambino non può essere separato, contro la sua volontà, dai genitori. La legge può decidere diversamente quando il bambino viene maltrattato. Il bambino separato dai genitori deve mantenere i contatti con essi. Quando la separazione avviene per azione di uno Stato (carcerazione dei genitori, deportazione, ecc.) il bambino deve essere informato del luogo dove si trovano i suoi genitori.

·         Il bambino ha diritto ad andare in qualsiasi Stato per unirsi ai genitori. Se i genitori abitano in Stati diversi, il bambino ha diritto di mantenersi in contatto con loro.

·         Il bambino non può essere portato in un altro Stato illecitamente. Tutti gli Stati si devono mettere d’accordo per garantire questo diritto.

·         Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo interessano, prima deve essere ascoltato.

·         Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, con lo scritto, il disegno, la stampa, ecc.

·         Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

·         Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.

·         Il bambino deve essere rispettato nella sua vita privata. Nessuno può entrare a casa sua, leggere la sua corrispondenza o parlare male di lui.

·         Il bambino ha diritto a conoscere tutte le informazioni utili al suo benessere. Gli Stati devono: far fare libri, film ed altro materiale utile per il bambino; scambiare con altri Stati tutti i materiali interessanti adatti per i bambini; proteggere i bambini dai libri o da altro materiale dannoso per loro.

·         I genitori (o i tutori legali) devono curare l’educazione e lo sviluppo del bambino. Lo Stato li deve aiutare rendendo più facile il loro compito.

·         Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di violenza.

·         Lo Stato deve assistere il bambino che non può stare con la sua famiglia affidandolo a qualcuno. Chi si occupa del bambino deve rispettare le sue abitudini.

·         Gli Stati devono permettere l’adozione nell’interesse del bambino. L’adozione deve essere autorizzata dalle autorità con il consenso dei parenti del bambino. Se l’adozione non può avvenire nello Stato del bambino, si può fare in un altro Stato. L’adozione non deve mai essere fatta per soldi.

·         Gli Stati devono cercare di unire alla sua famiglia il bambino separato e, se non ha famiglia, lo Stato lo deve proteggere come qualsiasi altro bambino.

·         Il bambino svantaggiato fisicamente e mentalmente deve vivere una vita completa e soddisfacente. Gli Stati devono scambiarsi tutte le informazioni utili per migliorare la vita dei bambini disabili e devono garantire l’assistenza gratuita se i genitori o i tutori sono poveri. Inoltre bisogna fornire al bambino occasioni di divertimento.

·         Il bambino deve poter vivere in salute anche con l’aiuto della medicina.

·         Gli Stati devono garantire questo diritto con diverse iniziative: fare in modo che muoiano meno bambini nel primo anno di vita; garantire a tutti i bambini l’assistenza medica; combattere le malattie e la malnutrizione fornendo cibi nutritivi ed acqua potabile; assistere le madri prima e dopo il parto; informare tutti i cittadini sull’importanza dell’allattamento al seno e sull’igiene; aiutare i genitori a prevenire le malattie e a limitare le nascite. Il bambino che è stato curato deve essere controllato periodicamente.

·         Ogni bambino deve essere assistito in caso di necessità, di malattia o necessità economica, tenendo conto delle possibilità dei genitori o dei tutori.

·         Ogni bambino ha diritto a vivere bene. Gli Stati devono aiutare la famiglia a nutrirlo, a vestirlo, ad avere una casa, anche quando il padre si trova in un altro Stato.

·         Il bambino ha diritto all’istruzione. Per garantire questo diritto gli Stati devono: fare le scuole elementari obbligatorie per tutti; fare in modo che tutti possano frequentare le scuole medie; aiutare chi ha la capacità a frequentare le scuole superiori; informare i bambini sulle varie scuole che esistono.

·         Gli Stati devono controllare, anche, che nella scuola siano rispettati i diritti dei bambini.

·         L’educazione del bambino deve: sviluppare tutte le sue capacità; rispettare i diritti umani e le libertà; rispettare i genitori, la lingua e la cultura del Paese in cui egli vive; preparare il bambino ad andare d’accordo con tutti; rispettare l’ambiente naturale.

·         Il bambino che ha una lingua o una religione diversa, ha il diritto di unirsi con altri del suo gruppo per partecipare ai riti e a parlare la propria lingua.

·         Il bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e di svagarsi. Gli Stati devono garantire a tutti questo diritto.

·         Il bambino non deve essere costretto a fare dei lavori pesanti o rischiosi per la sua salute. Gli Stati devono approvare delle leggi che stabiliscono a quale età si può lavorare, con quali orari ed in quali condizioni. Devono punire chi non le rispetta.

·         Gli Stati devono proteggere il bambino contro le droghe ed evitare che sia impiegato nel commercio della droga.

·         Gli Stati devono proteggere il bambino dallo sfruttamento sessuale.

·         Gli Stati devono mettersi d’accordo per evitare il rapimento, la vendetta o il traffico di bambini.

·         Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di sfruttamento.

·         Nessun bambino deve essere sottoposto a tortura o punizioni crudeli. Se un bambino deve andare in prigione, deve essere per un motivo molto grave e per un breve periodo. In carcere deve essere rispettato, deve mantenere i contatti con la famiglia e deve essere tenuto separato da carcerati adulti.

·         In caso di guerra i bambini non devono essere chiamati a partecipare se non hanno almeno 15 anni.

·         Se il bambino è vittima della guerra, tortura o sfruttamento deve essere aiutato a recuperare la sua salute.

·         Il bambino che non osserva la legge deve essere trattato in modo da rispettare la sua dignità. Gli Stati devono garantire: che nessun bambino sia punito per cose non punite dalla legge dello Stato; che il bambino accusato sia assistito da un avvocato e sia ritenuto innocente finché non è condannato; che la sua causa sia definita velocemente; che, se giudicato colpevole, abbia il diritto alla revisione della sentenza; che se parla un’altra lingua abbia l’assistenza di un interprete.

·         Gli articoli di questa Convenzione non devono essere sostituiti alla legge dello Stato se questa è più favorevole al bambino.

·         Gli Stati devono far riconoscere i diritti dei bambini sia ai bambini stessi sia agli adulti.

·         Gli Stati devono scegliere dei rappresentanti che si riuniscano periodicamente e controllino se i diritti dei bambini vengono rispettati.

·         Entro due anni dalla approvazione di questa Convenzione, gli Stati devono informare il Segretario Generale dell’ONU, comunicando come l’hanno messa in pratica.

·         Le Nazioni Unite possono incaricare l’UNICEF di controllare come i diritti dei bambini vengono rispettati in tutti gli Stati del mondo.

·         Questa Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati del mondo.

·         La Convenzione deve essere approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU.

·         La Convenzione può essere firmata, anche dopo l’approvazione, da qualsiasi altro Stato.

·         La Convenzione entra in vigore dopo 30 giorni che è stata approvata dall’ONU:

·         Ogni Stato può proporre cambiamenti al testo della Convenzione inviando le proposte di modifica al Segretario Generale dell’ONU.

·         Il Segretario Generale farà conoscere a tutti gli Stati le osservazioni e le proposte di modifica fatte da ogni Stato.

·         Uno Stato può ritirare l’adesione alla Convenzione.

·         La Convenzione è depositata presso il Segretario Generale dell’ONU.

·         La Convenzione depositata è scritta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.

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Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina


La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, 1791

La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (titolo in francese Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne) è un testo giuridico francese, che esige la piena assimilazione legale, politica e sociale delle donne, pubblicato nel settembre 1791 dalla scrittrice Olympe de Gouges sul modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 proclamata il 26 agosto dello stesso anno. Primo documento a invocare l'uguaglianza giuridica e legale delle donne in rapporto agli uomini, la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina è stata pubblicata allo scopo di essere presentata all'Assemblée nationale per esservi adottata.

La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina costituisce un'imitazione critica della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che elenca i diritti validi solo per gli uomini, allorché le donne non dispongono del diritto di voto, dell'accesso alle istituzioni pubbliche, alle libertà professionali, ai diritti di possedimento, ecc. L'autrice vi defende, non senza ironia sulle considerazioni dei pregiudizi maschili, la causa delle donne, scrivendo che « La donna nasce libera e ha uguali diritti all'uomo ». Volendo, si può dire che Olympe de Gouges criticò la Rivoluzione francese di aver dimenticato le donne nel suo progetto di libertà e di uguaglianza.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA

Uomo, sei capace d'essere giusto? È una donna che ti pone la domanda; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il creatore nella sua saggezza; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l'esempio di questo tirannico potere. Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte le modificazioni della materia organizzata; e rendi a te l'evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, indaga e distingui, se puoi, i sessi nell'amministrazione della natura. Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme armonioso a questo capolavoro immortale. Solo l'uomo s'è affastellato un principio di questa eccezione. Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacia, nell'ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione, e reclama i suoi diritti all'uguaglianza, per non dire niente di più.



Preambolo

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

Articolo I La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune.

Articolo II Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione.

Articolo III Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l'autorità che non ne sia espressamente derivata.

Articolo IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

Articolo V Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.

Articolo VI La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo VII Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.

Articolo VIII La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Articolo IX Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.

Articolo X Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

Articolo XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo XII La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di quelle alle quali è affidata.

Articolo XIII Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell'industria.

Articolo XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell'imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un'uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.

Articolo XV La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione.

Articolo XVI Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione.

Articolo XVII Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità.

Origini

L'evoluzione del concetto dei diritti umani si è sviluppata con l'Illuminismo e con gli avvenimenti che ha conosciuto. Benché questa nozione fu lanciata per la prima volta nel 1776 nella Dichiarazione dei Diritti della Virginia e in seguito alla Rivoluzione nella Dichiarazione dei Diritti degli Uomini e del Cittadino (1789), alcuni di questi documenti non prendono in considerazione le donne.












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Foto: Eleanor Roosevelt e la

Dichiarazione universale dei

diritti umani.

Novembre 1949, New York

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
(Approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948)

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è riportato di seguito. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioé cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Preambolo

Considerando che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo;

Considerando che il non riconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno condotto ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati dal terrore e dalla miseria, è stato proclamato come l'aspirazione più alta dell'uomo;

Considerando che i diritti dell'uomo siano protetti da un regime di diritto per cui l'uomo non sia mai costretto, in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l'oppressione;

Considerando che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerando che nella Carta dei popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare le migliori condizioni di vita nella libertà più grande;

Considerando che gli Stati-Membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che una concezione comune di questi diritti di libertà è della massima importanza per assolvere pienamente a tale impegno;

L'Assemblea generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come l'ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, tenendo sempre presente allo spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l'insegnamento e l'educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti e libertà e di assicurarne, attraverso misure progressive di ordine nazionale e internazionale, il riconoscimento e la applicazione universale ed effettiva, sia fra le popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori riposti sotto la loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.

Articolo 2

Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.

Articolo 4

Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.

Articolo 5

Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni luogo.

Articolo 7

Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.

Articolo 8

Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciutile dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessuno può arbitrariamente essere arrestato, detenuto né esiliato.

Articolo 10

Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che deciderà sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa in materia penale, rivolta contro di essa.

Articolo 11

1) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate;

2) Nessuno verrà condannato per azioni o omissioni, che al momento in cui sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella che era praticata al momento in cui il reato è stato commesso.

Articolo 12

Nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di lesioni al suo onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro simili ingerenze e lesioni.

Articolo 13

1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di uno Stato;

2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.

Articolo 14

1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di beneficiare dell'esilio in altri paesi;

2) Tale diritto non si può invocare in caso di persecuzione realmente fondata su un reato di diritto comune o su azioni contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità;

2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria nazionalità né del diritto di cambiare nazionalità.

Articolo 16

1) Raggiunta l'età nubile, l'uomo e la donna, senza restrizione di sorta per ciò che riguarda la razza, la nazionalità o la religione, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento;

2) Il matrimonio non si può concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri sposi;

3) La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato.

Articolo 17

1) Ogni persona, tanto sola quanto in collettività, ha diritto alla proprietà;

2) Nessuno può arbitrariamente esser privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni persona ha diritto alla libertà di cambiare religione, come pure di manifestare la propria religione o convinzione sola o in comune, in pubblico o in privato, con l'insegnamento, le pratiche, il culto e la celebrazione dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione e d'espressione, il che implica il diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.

Articolo 20

1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica;

2) Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.

Articolo 21

1) Ogni persona ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti;

2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese;

3) La volontà del popolo è il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; questa volontà dev'essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura equivalente, che garantisca la libertà del voto.

Articolo 22

Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha la facoltà di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.

Articolo 23

1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione;

2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro uguale;

3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale;

4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.

Articolo 24

Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione della durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.

Articolo 25

1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia, d'invalidità, di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà;

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un'assistenza speciali.Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della medesima protezione sociale.

Articolo 26

1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti;

2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace;

3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne risultano;

2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.

Articolo 28

Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo.

Articolo 29

1) L'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità;

2) Nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà ognuno è soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica;

3) Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attività o di compiere un'azione mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà qui enunciate.


IL VANGELO DI TOMMASO Giuda, Didimo Spirituale di Gesù - Commento - Biografia – Bibliografia:


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...dal Maestro Francesco, LA PERFETTA LETIZIA...Insegnamento Altissimo per IL FUTURO DELL'UMANITA'...:


<=> LA LUCE INFINITA DELL'AMORE <=>